Polizze anti-catastrofe obbligatorie per le imprese dal 31 marzo: per chi vale il rinvio


Le associazioni di categoria chiedono al governo di intervenire, in sede di maxi-emendamento, prevedendo una proroga

Il rinvio delle polizze assicurative contro i rischi da catastrofi naturali vale solo «per le imprese della pesca e dell’acquacoltura».  Per queste aziende l’obbligo scatterà dal 31 dicembre 2025, come previsto da un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe, su cui il governo ha ottenuto il voto di fiducia al Senato e che ora passa alla Camera, dove dovrà essere approvato entro il 25 febbraio. Per tutte le altre imprese l’obbligo scatta dal 31 marzo.

Le imprese chiedono una proroga

Visto che gli altri emendamenti al «Milleproroghe» che chiedevano un rinvio del termine anche per le altre imprese non sono stati accolti, per adempiere all’obbligo di stipula di polizze contro i rischi catastrofali e le calamità naturali le imprese hanno un mese e mezzo di tempo. Una tempistica «impraticabile» a detta delle associazioni di categoria. «Quasi quattro milioni di imprese, micro, piccole, medie e grandi, avrebbero a disposizione poco più di un mese per sottoscrivere polizze di particolare complessità, per le quali si è, peraltro, ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta del previsto decreto attuativo», affermano in una nota Cna, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti e Confcooperative che chiedono al governo di intervenire in sede di maxi-emendamento, prevedendo una proroga.




















































Cosa prevede la legge

Il decreto che deve dare attuazione alla norma prevista dalla legge di Bilancio 2024 è pronto e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale è attesa entro fine mese. L’obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali è riservato alle imprese che devono acquistare una polizza per coprire i danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. Nella legge non si indica quale sia il massimo risarcimento fornito dalla polizza, rinviando questo aspetto al decreto attuativo. La percentuale massimale di scoperto o franchigia che rimane a carico dell’assicurato non può superare il 15% del danno subito dall’azienda.

Cosa rischia chi non rispetta l’obbligo

La normativa prevede che dell’obbligo si tenga conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Questo significa che le aziende che non stipulano l’assicurazione contro le calamità naturali entro, i termini previsti dalla legge, possono quindi subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di agevolazioni o contributi pubblici. 

14 febbraio 2025



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