Parità di genere e Subappalto: interviene il MIT


Quali sono gli obblighi in materia di parità di
genere
negli appalti pubblici finanziati con fondi
PNRR
? Un’impresa subappaltatrice con più
di 15 dipendenti è tenuta alla trasmissione della relazione di
genere, anche se l’aggiudicataria non lo è? Quali
sono i limiti dei controlli delle stazioni
appaltanti
in materia?

Parità di genere e Subappalto: il parere del MIT

A queste domande ha risposto il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT) con
il
parere n. 3224 del 30 gennaio
2025
, fornendo un chiarimento importante che mette in
luce i confini della normativa applicabile in tema di pari
opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa nei
contratti pubblici.

La questione sottoposta al MIT riguardava un appalto PNRR in cui
l’impresa aggiudicataria, avendo meno di 15 dipendenti, non era
soggetta agli obblighi di trasmissione della relazione di genere
sulla situazione del personale, alla certificazione e agli altri
adempimenti previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice
delle pari opportunità). Tuttavia, l’impresa subappaltatrice
coinvolta nell’esecuzione del contratto aveva 40 dipendenti, quindi
ben oltre la soglia prevista per l’applicazione di questi
obblighi.

La domanda posta al MIT è semplice: la verifica del rispetto
della normativa sulla parità di genere si estende anche ai soggetti
subappaltatori?

Cosa dice la normativa

Il Ministero delle Infrastrutture ha risposto con chiarezza,
citando l’art. 57 del Codice
dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), recentemente modificato
al D.Lgs. n. 209/2024, il quale stabilisce l’impegno a garantire
le pari opportunità generazionali, di genere
e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o
svantaggiate “in fase di gara”,
quale requisito necessario dell’offerta.

Secondo il MIT, l’obbligo di verifica da
parte della stazione appaltante
si ferma alla fase di
gara
 e non si estende ai soggetti intervenuti
nell’appalto dopo l’aggiudicazione, quindi
neanche ai subappaltatori.

L’art. 57 del Codice dei contratti e il relativo Allegato II.3
introducono importanti
obblighi
 e strumenti
premiali
 per promuovere la parità di
genere
, l’inclusione lavorativa e le pari opportunità
generazionali negli appalti pubblici. Nel dettaglio, secondo quanto
disposto all’art. 57, le stazioni appaltanti devono inserire nei
bandi di gara e negli avvisi specifiche clausole
sociali
 che, come requisiti necessari dell’offerta,
prevedano misure a garanzia:

  • delle pari
    opportunità
     generazionali, di genere e per
    l’inclusione lavorativa di persone con disabilità o
    svantaggiate;
  • della stabilità occupazionale del
    personale impiegato;
  • dell’applicazione dei contratti collettivi
    nazionali e territoriali 
    di settore.

Queste clausole sono obbligatorie per tutti gli appalti di
lavori e servizi, ad eccezione di quelli a carattere intellettuale.
Inoltre, viene valorizzato l’inserimento dei Criteri
Ambientali Minimi
 (CAM) nei bandi,
per favorire la sostenibilità ambientale.

L’Allegato II.3 dettaglia gli obblighi per gli
operatori economici
 e i meccanismi
premiali
 previsti per rafforzare l’impegno sociale
nei contratti pubblici. In particolare:

  • operatori con obbligo di rapporto sulla situazione del
    personale:
     le aziende con oltre 50 dipendenti devono
    presentare, a pena di esclusione, il rapporto sulla situazione del
    personale (ai sensi dell’articolo 46 del Codice delle pari
    opportunità);
  • operatori con 15-49 dipendenti: queste
    aziende, pur non essendo obbligate al rapporto ex art. 46, devono
    comunque consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi
    dall’aggiudicazione, una relazione di genere sulla situazione del
    personale e la certificazione relativa agli obblighi di assunzione
    di persone con disabilità.

Le stazioni appaltanti possono prevedere punteggi
aggiuntivi
 per le imprese che dimostrano
un impegno concreto nella promozione della parità di
genere
, dell’inclusione lavorativa e della sostenibilità
sociale. Tra i criteri
premianti
 figurano:

  • l’assenza di accertamenti per atti
    discriminatori
    ;
  • l’adozione di strumenti di
    conciliazione
     vita-lavoro;
  • l’assunzione di persone disabili, giovani
    e donne oltre la soglia minima richiesta.

In caso di inadempimento agli
obblighi sociali, il contratto
prevede penali proporzionali all’importo
dell’appalto. Inoltre, la violazione dei requisiti di parità e
inclusione può comportare l’esclusione dell’impresa da ulteriori
gare pubbliche per un periodo di 12 mesi.

Le implicazioni operative

Il chiarimento fornito dal Supporto Giuridico del MIT risulta
essere rilevante per due motivi:

  1. limita il perimetro di
    responsabilità
     delle stazioni
    appaltanti
    , che non dovranno svolgere ulteriori controlli
    sui subappaltatori in merito
    alla parità di genere, evitando così oneri
    aggiuntivi e potenziali rallentamenti nella gestione degli appalti
    PNRR;
  2. chiarisce la posizione delle imprese
    aggiudicatarie
    , che non saranno chiamate a garantire il
    rispetto degli obblighi di parità di genere da parte dei
    propri subappaltatori, concentrando
    l’attenzione sui requisiti dichiarati in fase di gara.

Il MIT, dunque, contribuisce a fare ordine in
una materia complessa, dove
il rischio di sovrapposizioni
normative
 e interpretazioni
estensive
 è sempre dietro l’angolo.
La parità di genere resta
un obiettivo fondamentale, ma la sua
applicazione negli appalti pubblici deve rispettare
un quadro normativo chiaro, che eviti di
trasformarsi in un labirinto burocratico.

Le stazioni appaltanti dovranno limitarsi
verificare la conformità
dell’aggiudicatario
, senza estendere impropriamente i
controlli ai subappaltatori, pena il rischio
di contenziosi e blocchi
amministrativi
. Un principio di buon
senso
, che aiuta a bilanciare gli obiettivi
di inclusione con la
necessaria efficienza nella gestione
dei contratti pubblici
.

Come sempre, la chiave è nella
corretta interpretazione della norma, e
questo parere offre un punto fermo importante per tutti gli
operatori del settore.





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