Il Conto Termico 3.0 è ormai in dirittura d’arrivo, pronto a rivoluzionare il panorama degli incentivi dedicati agli interventi di efficientamento energetico e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il nuovo schema di decreto, che aggiorna il quadro normativo in vigore dal 16.02.2016, è attualmente sottoposto alla valutazione delle Regioni e attende il passaggio in Conferenza Unificata Stato-Regioni. Una volta concluso questo iter, nulla dovrebbe ostacolare la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, prevista nei prossimi mesi. Da quel momento, dopo i 90 giorni necessari per l’entrata in vigore, sarà operativo, anche se per l’applicazione pratica delle misure di incentivazione sarà necessario attendere ulteriori 60 giorni per l’adozione delle regole attuative da parte del Ministero dell’Ambiente, su proposta del GSE.
Questo arco di tempo rappresenta un’opportunità preziosa sia per i potenziali beneficiari degli incentivi, sia per le imprese del settore energetico, che dovranno familiarizzare con le nuove procedure e gli strumenti contrattuali previsti. Contratti di servizio energia, contratti di prestazione energetica e partenariati pubblico-privati saranno fondamentali per regolare i rapporti tra i soggetti coinvolti. Inoltre, le imprese interessate a entrare nel mercato del Conto Termico 3.0 dovranno verificare se possiedono la qualifica di Energy Service Company (ESCO), indispensabile per operare nel settore, e, se necessario, accelerare il processo per ottenerla.
La dotazione finanziaria annuale prevista è significativa: 900 milioni di euro, di cui 400 milioni riservati alle amministrazioni pubbliche e 500 milioni per soggetti privati. A questa somma si aggiungono ulteriori 20 milioni destinati a coprire i costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per la redazione di diagnosi energetiche preliminari. Tuttavia, il decreto stabilisce un meccanismo di controllo rigoroso: il GSE potrà accettare richieste solo fino al termine del sessantesimo giorno successivo al raggiungimento del limite di spesa annuale previsto.
Il sistema di accesso agli incentivi è delineato con precisione dall’art. 15 dello schema di decreto. Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portaltermico, mediante una “scheda-domanda”. Le amministrazioni pubbliche potranno optare per una modalità alternativa, accedendo agli incentivi tramite una prenotazione preventiva, anche prima dell’avvio dei lavori, purché rispettino i termini previsti dalla normativa.
Gli interventi agevolabili spaziano dall’efficienza energetica alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Nel primo caso, sono ammessi incentivi per attività come l’isolamento termico, la sostituzione di infissi, l’installazione di sistemi di illuminazione efficienti, la building automation, le stazioni di ricarica per veicoli elettrici, nonché impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo. Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, gli incentivi coprono interventi quali la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o l’installazione di impianti solari termici.
I beneficiari, pubblici o privati, devono essere in possesso del diritto reale o personale d’uso sull’edificio in cui viene realizzato l’intervento e, al momento dell’entrata in vigore del decreto, l’immobile deve essere dotato di un impianto di climatizzazione invernale esistente. L’ammontare massimo dell’incentivo, come indicato nei cc. 1 e 2 dell’art. 11 del decreto, raggiunge generalmente il 65% delle spese sostenute. Tuttavia, in specifiche circostanze, può arrivare al 100%, ad esempio per interventi effettuati su edifici di Comuni con meno di 15.000 abitanti, su immobili scolastici pubblici o su strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali e assistenziali.
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