Per i manager, i proventi da “carried interest” rientrano tra i redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria se (art. 60 del DL 50/2017):
– l’impegno di investimento è pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo;
– il diritto ai proventi è postergato rispetto a tutti gli altri soci o partecipanti;
– le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono mantenuti per un periodo minimo.
Con la risposta n. 44, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato la possibilità di qualificare come redditi di natura finanziaria tali proventi anche in riferimento a un fondo di investimento alternativo di natura immobiliare.

In primo luogo, si osserva che la sussistenza dei richiamati requisiti è garanzia di un allineamento fra i manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell’investimento e di rischio di perdita del capitale investito, ciò che costituisce la ratio dell’assimilazione dei proventi in argomento ai redditi di natura finanziaria.
Al ricorrere di tali condizioni, quindi, al provento percepito dal manager o dal dipendente è attribuita ex lege natura finanziaria a prescindere da qualsiasi legame con l’attività lavorativa prestata presso la società, ente o OICR partecipati.

Nel caso di specie, si afferma che, in presenza di tali condizioni, i proventi derivanti da un fondo di investimento alternativo immobiliare possono rientrare pienamente nel regime previsto dall’art. 60 del DL 50/2017 e costituire redditi di natura finanziaria.