Napoli, 25 Febbraio 2025
Mauro Pantano
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dai complessivi contributi previdenziali è riconosciuto e modulato come segue:
– per il 2025, 25% per massimo 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
– per il 2026, 20% per massimo 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
– per il 2027, 20% per massimo 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
– per il 2028, 20% per massimo 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
– per il 2029, 15% per massimo 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
L’agevolazione spetta esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato, purché la sede di lavoro (unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso UniEmens i lavoratori) sia collocata in una delle Regioni sopra richiamate. L’agevolazione è concessa nei limiti europei agli aiuti de minimis.
Con circolare n. 32/2025 l’Inps ha fornito indicazioni e istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi, incluse le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nel flusso UniEmens.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
La Decontribuzione sud pmi spetta in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti. In particolare, si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (pmi) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Per espressa previsione di legge sono esclusi dall’ambito di applicazione della misura in argomento i datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico o contratti di apprendistato, nonché i datori di lavoro operanti nel settore agricolo o rientranti in una delle categorie espressamente escluse (enti pubblici economici; istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona – ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche; aziende speciali costituite anche in consorzio; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici).
Infine, sono esclusi i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al regime de minimis per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell’arco di un triennio.
Nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale ubicata in Regioni non rientranti nell’ambito di applicazione della norma, abbia una o più unità operative ubicate nelle citate Regioni del Mezzogiorno, è necessario che l’Inps, a seguito di specifica richiesta da parte dello stesso datore di lavoro interessato e dopo avere effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”, con data inizio validità dal 1° gennaio 2025 e con fine validità 31 dicembre 2029.
Nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle Regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione, a condizione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Agenzia di somministrazione sia stato instaurato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura. Diversamente, qualora il lavoratore sia dipendente a tempo indeterminato di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in una Regione del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in una Regione differente, il beneficio non può essere riconosciuto. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, l’onere di non superare il massimale previsto in materia di aiuti de minimis è a carico dell’utilizzatore.
Assetto e misura dell’esonero
A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio. Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: i premi e i contributi dovuti all’Inail; il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”; il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29, D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige; il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; il contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua; le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
La durata dell’agevolazione è pari, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle Regioni del Mezzogiorno, a 12 mensilità, quindi le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell’agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione sud pmi, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l’anno 2025).
Natura dell’esonero e condizioni di spettanza
Per il 2025, la misura Decontribuzione sud pmi spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato, a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro. Parimenti, per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione sud pmi può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’articolo 31, D.Lgs. 150/2015, il diritto alla fruizione dell’agevolazione in argomento è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di Durc; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
L’articolo 1, comma 410, della Legge di Bilancio 2025 prevede, inoltre, che l’agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3, L. 68/1999. Ne deriva che il mancato assolvimento dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili, nel rispetto delle quote indicate dal citato articolo 3, costituisce condizione ostativa per l’accesso all’esonero contributivo in trattazione.
Come più volte chiarito, inoltre, l’esonero in oggetto spetta in riferimento a tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura, a condizione che il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa sia ubicato nelle Regioni del Mezzogiorno. La Decontribuzione sud pmi può, inoltre, trovare applicazione per i rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.
In caso di trasferimento del lavoratore titolare del rapporto a tempo indeterminato o in caso di cessione del medesimo contratto, la Decontribuzione sud pmi trova applicazione nei confronti del datore di lavoro cessionario, purché quest’ultimo rispetti il requisito geografico di ubicazione della sede di lavoro.
Infine, si evidenzia che nel novero dei lavoratori a tempo indeterminato per i quali si può accedere alla misura in trattazione non rientrano i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
La norma subordina l’efficacia dell’esonero contributivo in argomento al rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis, secondo quanto disposto dal Regolamento 2023/2831/UE, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Per effetto dei nuovi Regolamenti de minimis, i massimali di aiuto concedibili all’impresa unica nel triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono così fissati:
– settore generale, nuovo massimale 300.000 euro;
– imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), nuovo massimale 750.000 euro;
– settore della pesca, nuovo massimale per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura aumentato da 30.000 euro a 40.000 euro.
Tali importi si pongono, quindi, come limite all’applicazione dello sgravio in argomento (non rientrano nella base di computo del raggiungimento del massimale altri aiuti ricevuti e disciplinati da regimi differenti rispetto a quelli degli aiuti de minimis). Pertanto, la Decontribuzione sud pmi può essere fruita solo se l’importo spettante non supera il massimale concedibile previsto dai citati Regolamenti (UE) in materia di aiuti de minimis nell’arco di 3 anni (l’anno in corso e i 2 anni precedenti). Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili nel triennio mobile di riferimento, devono essere presi in considerazione gli aiuti de minimis a qualsiasi titolo concessi, incluso l’importo della decontribuzione in argomento da fruire mensilmente, in favore del soggetto individuato quale “impresa unica”, ai sensi di quanto disposto dai citati Regolamenti (UE) disciplinanti gli aiuti. In base alle relative norme dei Regolamenti 2023/2831/UE e 2023/2832/UE, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del CdA, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le medesime disposizioni precisano che le imprese, fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate impresa unica.
Inoltre, in considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto de minimis, l’Inps provvede a registrare la misura nell’apposita sezione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato o nel Registro SIPA per gli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Coordinamento con altri incentivi
Lo sgravio risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione. In particolare, l’esonero in argomento non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24, D.L. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione), ossia gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, bonus Giovani, bonus Donne e bonus ZES unica.
Con riferimento alle misure compatibili con l’esonero in argomento, la suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).
Laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa trova applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link