Il diritto alla detrazione IVA può essere riconosciuto al soggetto passivo anche in relazione ad acquisti per attività preparatorie cui non fa seguito il concreto svolgimento dell’attività economica, purché i beni e servizi acquisiti, anche se non inseriti immediatamente nel ciclo produttivo, siano necessari all’organizzazione dell’impresa o funzionali all’iniziativa economica programmata, nonché a condizione che il mancato utilizzo dei beni o servizi sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un’accezione ampia.
È questo, in sintesi, uno dei principi ribaditi dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4931/2025.
Nel caso specifico, una società operante nel settore medico-sanitario aveva assolto l’IVA su fatture passive emesse per attività preparatorie e di studio ai fini dell’apertura di una nuova struttura ambulatoriale, che tuttavia non era mai entrata in funzione, e la Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto al soggetto passivo il relativo diritto alla detrazione.
Secondo la Suprema Corte, tuttavia, il giudice di secondo grado non aveva applicato correttamente i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla detraibilità dell’IVA assolta sulle attività di carattere preparatorio (fra le altre Cass. nn. 7344/2021 e 11213/2023), principi formulati nel solco della giurisprudenza unionale. Questi aveva infatti riconosciuto la detrazione IVA pagata sulle operazioni contestate in quanto attività prodromiche funzionali a quella principale (mai iniziata) del soggetto passivo, senza però verificare la sussistenza dell’altro presupposto richiesto, ossia l’assolvimento, da parte della società, dell’onere di provare che il mancato inizio dell’attività fosse stato determinato da cause indipendenti dalla sua volontà.
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