A fronte delle difficili interpretazioni burocratiche, Immobiliare.it ha voluto semplificare la procedura per chi vorrebbe procedere all’acquisto della prima casa usufruendo delle agevolazioni fiscali ammesse nel 2025. L’Agenzia delle Entrate in diverse occasioni ha fornito delle riposte da adeguare in base al caso in cui ci troviamo di fronte.
I primi benefici che possiamo trarre – a parte i bonus – riguardano le esenzione sui pagamenti che vanno dalle imposte catastali a quelle di registro, dalle tasse ipotecarie all’IVA. Vantaggi che vanno ben interpretati ma soprattutto conosciuti in base a ciò che può realmente spettare al contribuente.
Acquisto prima casa 2025 con numerosi benefit fiscali
Immobiliare.it ribadisce e chiarisce i diritti sulle agevolazioni dell’acquisto compiuto per prima casa nell’anno 2025. Il primo servizio di cui si può usufruire è il pagamento agevolato della tassa di registro pari al 2% del valore dell’immobile al catasto.
Il secondo beneficio – altrettanto significativo – è il pagamento di 100 euro tra imposta catastale e ipotecaria.
Una lieve maggiorazione si verificherebbe qualora il venditore sia un’impresa con IVA, allora l’aliquota viene pagata al 4% piuttosto che al 9% e le tasse ipotecarie, catastali e di registro sono fisse a 200€ per ogni imposta.
Tra i benefit fiscali da poter sfruttare non possiamo omettere la detrazione dei costi sugli interessi passivi del mutuo ma anche sulle spese istruttorie e notarili.
Benefit su un’altra prima abitazione
Esistono dei casi eccezionali dove un proprietario può godere delle agevolazioni fiscali su un altro immobile da adibire come “prima abitazione”. Prima di poter far richiesta è necessario però, che il primo appartamento venga donato con la motivazione di premorienza.
Un altro caso importante da annotare è la vendita della prima casa prima dei cinque anni da quando è stata comprata. Se la vendita venisse effettuata entro questo termine, ma entro un anno il proprietario compra un’altra abitazione da destinare come prima casa (sia in Italia che all’estero, ma anche un terreno edificabile), allora l’agevolazione fiscale non decade.
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