Assonime esamina il trattamento fiscale ai fini IVA


Con la circolare n. 4 del 3 marzo 2025 Assonime esamina il trattamento dei prestiti o distacchi di personale dipendente. L’art. 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024, riguardante l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, ha abrogato la disposizione dell’art. 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988 che disponeva il trattamento, agli effetti dell’IVA, dei prestiti o distacchi di personale, escludendo la rilevanza a questi fini dei prestiti o distacchi a fronte dei quali fosse riconosciuto solo il rimborso del relativo costo.

Assonime ha pubblicato la circolare n. 4 del 3 marzo 2025 riguardante l’IVA e il trattamento dei prestiti o distacchi di personale dipendente.

Il documento esamina l’art. 16-bis del decreto-legge n. 131 del 2024, riguardante l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, con cui è stata abrogata la disposizione dell’art. 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988 che disponeva il trattamento, agli effetti dell’IVA, dei prestiti o distacchi di personale, escludendo la rilevanza a questi fini dei prestiti o distacchi a fronte dei quali fosse riconosciuto solo il rimborso del relativo costo.

Nell’ambito dei gruppi societari si fa spesso ricorso al distacco (o prestito) di personale, perché consente di rendere più duttile ed efficiente l’apparato organizzativo dell’impresa.

In tal modo si consente di impiegare i lavoratori dipendenti presso le varie strutture produttive del gruppo, a seconda delle esigenze produttive od organizzative che di volta in volta si manifestano.

Secondo quanto prevede oggi l’art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nello specifico, il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Occorre evidenziare che anche prima di questa normativa, la prassi delle imprese individuava il ricorso al distacco di personale, denominato anche “prestito di personale”, che, laddove vi erano determinate condizioni, risultava compatibile con il divieto di interposizione di manodopera.

Inoltre, un’ipotesi di distacco era prevista dall’art. 8 del decreto-legge n. 148 del 1993, che prevedeva, e prevede tutt’ora, il distacco temporaneo di lavoratori presso un’altra impresa come strumento alternativo alla cassa integrazione.

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