Bonus giovani under 30 e 35: incentivi a confronto


Un datore di lavoro che vuole assumere giovani può, nel 2025, contare, in particolare, su due incentivi contributivi:

Il bonus giovani under 30 della legge di Bilancio 2018 (under 35 per le sole assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020) è previsto a regime ed è operativo a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il bonus giovani under 35 del decreto Coesione è temporaneo e, al momento in cui si scrive, non risulta operativo in quanto, seppure autorizzato dalla Commissione UE lo scorso 31 gennaio 2025 (decisione numero SA.114799) necessita di regole attuative.

I due incentivi presentano molte similitudini (entrambi incentivano l’occupazione stabile di giovani mai contrattualizzati) e altrettante differenze (come l’età dei lavoratori agevolati, la misura dell’esonero e le sue differenziazioni su base territoriale).

Esonero strutturale per giovani che non hanno compiuto 30 anni

L’esonero contributivo per i giovani under 30 spetta ai datori di lavoro privati (anche non imprenditori), compresi i datori di lavoro del settore agricolo, gli enti pubblici economici e gli altri enti equiparabili ai datori di lavoro privati.

Non possono invece beneficiare del bonus i datori di lavoro domestico.

L’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e compresi i casi di regime di part-time, nonché per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di lavoratori con meno di 30 anni alla data dell’evento agevolato.

Non sono agevolabili i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. Va però detto che, seppure non sia agevolabile l’assunzione con contratto di apprendistato, il bonus in parola incentiva la cd. conferma in servizio dell’apprendista che non abbia compiuto 30 anni di età. L’agevolazione (50% contributi c/o ditta, max 250 euro mensili)  spetta, in tal caso, per massimo 12 mesi che decorrono dal mese successivo rispetto all’ulteriore periodo agevolato previsto dall’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015.

Il lavoratore (con qualifica non dirigenziale) non deve aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, a meno che il beneficio contributivo non sia stato fruito solo parzialmente dal precedente datore di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato il lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi e indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Ai datori di lavoro spetta uno sgravio del 50% sui contributi previdenziali sgravabili a proprio carico, nel limite massimo di 250 euro mensili (3.000 euro annui) e per la durata massima di 36 mesi.

Premi e i contributi restano dovuti dovuti all’INAIL in misura intera.

L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente al 1° gennaio 2018 (ad esempio, non è cumulabile con gli incentivi per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne svantaggiate, previsti dalla legge Fornero). Il datore di lavoro può tuttavia godere prima dell’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’esonero previsto dalla legge n. 205/2017 per la trasformazione a tempo indeterminato.

L’esonero è cumulabile con Decontribuzione Sud PMI, applicabile in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo ed entro i massimali di agevolazione consentiti (circolare Inps n. 32 del 30 gennaio 2025). L’esonero contributivo è inoltre cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica.

Oltre alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria e dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, il bonus giovani strutturale può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del medesimo lavoratore agevolato o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica, intimato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata.

Esonero strutturale per giovani che non hanno compiuto 35 anni

Il bonus giovani del decreto Coesione presenta diverse analogie con l’esonero strutturale della legge di Bilancio 2018:

  • la platea di datori di lavoro incentivati (datori di lavoro privati, esclusi i datori di lavoro domestico);
  • le tipologie contrattuali incentivate (assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni da tempo determinato a indeterminato di lavoratori senza precedenti contratti a tempo indeterminato, fatta salva – anche in questo caso – la portabilità dell’incentivo);
  • le tipologie contrattuali escluse (rapporti di lavoro domestico e di apprendistato);
  • la contribuzione previdenziale sgravabile a carico ditta, da cui sono esclusi i premi e i contributi INAIL;
  • le condizioni generali di applicazione (regolarità contributiva, rispetto delle condizioni di lavoro e dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione) e l’ulteriore condizione di non aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti nella medesima unità produttiva;
  • la revoca e conseguente recupero del beneficio fruito per licenziamento intimato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica.

Veniamo ora alle differenze:

  • sono agevolate solo le assunzioni a tempo indeterminato/trasformazioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025;
  • le assunzioni/trasformazioni devono riguardare lavoratori che non hanno compiuto 35 anni alla data dell’evento agevolato;
  • la misura dell’esonero è pari al 100% sui contributi previdenziali sgravabili a carico del datore di lavoro;
  • il massimale di agevolazione è pari a 500 euro mensili per lavoratore, elevato a 650 euro mensili per assunzioni/trasformazioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • la durata massima è di 24 mesi.
  • non è specificatamente prevista dal legislatore l’estensione del bonus alle ipotesi di conferma in servizio dell’apprendista.

L’esonero non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, ma compatibile con la maxi deduzione fiscale per nuove assunzioni.

Come abbiamo detto in premessa, l’incentivo è stato autorizzato dalla Commissione UE, ma è necessaria l’emanazione di un decreto interministeriale e delle istruzioni INPS per la sua concreta operatività.

Conclusioni

Teoricamente, il bonus giovani under 35 appare più conveniente del bonus giovani under 30 ai fini della riduzione del costo del lavoro (100% dei contributi previdenziali nel limite max di 500 euro mensili per lavoratore o 650 euro mensili per assunzioni/trasformazioni nella ZES unica contro il 50% contributi c/o ditta, max 250 euro mensili).

Va però considerato che il bonus giovani under 35 presenta una durata massima inferiore rispetto al bonus giovani under 30 (24 mesi verso i 36 mesi dell’under 30).

La convenienza di ogni bonus va tuttavia attentamente ponderata sulla base del caso concreto e valutata nel complesso, tenendo conto non solo del beneficio economico in senso stretto, ma di tutte le caratteristiche dell’esonero, come ad esempio del regime di cumulabilità con altri incentivi, delle specifiche condizioni di riconoscimento e dei criteri di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

 

Bonus giovani – Legge di Bilancio 2018

Bonus giovani – Decreto Coesione

Datori di lavoro

Privati/no settore domestico

Privati/no settore domestico

Lavoratori

Età max 29 anni e 364 giorni – Al primo impiego stabile (salvo portabilità)

Età max 34 anni e 364 giorni- Al primo impiego stabile (salvo portabilità)

Misura

50% contributi a carico azienda (esclusi premi/contributi INAIL)

100% contributi a carico azienda (esclusi premi/contributi INAIL)

Eventi agevolati

Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato

Conferma in servizio di apprendista

Assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato

Durata max

36 mesi

12 mesi per conferma apprendista

24 mesi

Massimale mensile

250 euro

650 euro nella Zes Unica

500 euro nel restante territorio nazionale 

Eventi non agevolati

Contratti di lavoro domestico e rapporti di apprendistato

Contratti di lavoro domestico e rapporti di apprendistato

Periodo agevolato

Qualsiasi

1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025

Territorio

Tutto il territorio nazionale

Tutto il territorio nazionale

Cumulabilità

Non cumulabile con altri esoneri contributivi vigenti al 2018 (sì, con nuova Decontribuzione Sud)

Non cumulabile con altri esoneri.

Compatibile con maxi deduzione fiscale costo del lavoro

Operatività

No



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link