ETS: via libera UE alla riforma fiscale


Dopo 8 anni dall’approvazione della riforma del Terzo Settore, via libera al cuore delle norme fiscali.

La Commissione Europea, attraverso una comfort letter della Direzione Generale Concorrenza, conferma la compatibilità con i vincoli relativi agli aiuti di Stato.

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Panoramica

Negli scorsi giorni, la Commissione Europea ha dato il via libera alle norme fiscali in favore del Terzo Settore, completando l’attuazione alla riforma. Ai sensi dell’articolo 104 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017, le disposizioni fiscali diverranno efficaci a partire dal 1 gennaio dell’esercizio successivo a quello in cui avverrà il rilascio dell’autorizzazione UE, conseguentemente l’impianto fiscale diverrà finalmente operativo dal 1 gennaio 2026.

Cosa prevede

Le novità sono numerose, tra le principali è possibile sottolineare:

  • Per la definizione della natura commerciale/non commerciale dell’ente occorrerà far riferimento all’articolo 79 del CTS e non più all’articolo 149 del TUIR, verificando la natura delle Attività di Interesse Generale nello specifico e dell’ente nel suo complesso.
  • Per gli ETS, ma anche per le associazioni che rimarranno fuori dal Terzo Settore non sarà più possibile avvalersi del regime fiscale forfettario di cui alla Legge n. 398/1991 (sarà fruibile solo da ASD e SSD non iscritte al RUNTS).
  • Due peculiari regimi forfettari per Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) con entrate inferiori a 130 mila Euro (articolo 86 CTS) e per gli ETS non commerciali (articolo 80 CTS).
  • La disciplina sulle Onlus verrà abrogata, pertanto gli enti ancora dotati di questa qualifica dovranno richiedere l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026.
  • Associazioni quali quelle culturali e di formazione extrascolastica non potranno più beneficiare della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici pagati dagli associati per fruire delle attività poste in essere dall’ente (norma attualmente prevista ex articolo 148 comma 3 TUIR). Tale defiscalizzazione resterà disponibile solo per le APS iscritte al RUNTS.
  • Per le imprese sociali, l’articolo 18 del D.lgs 112 del 2017 consentirà di escludere da tassazione gli utili destinati ad attività statutaria o incremento del patrimonio, se iscritti a riserva.

Cosa rimane fuori

Allo stato delle cose rimangono in sospeso gli interventi a sostegno del finanziamento di ETS ed imprese sociali. Per i primi parliamo dei titoli di solidarietà ai sensi dell’articolo 77 del CTS, per i secondi delle detrazioni/deduzioni fiscali per chi investe nel capitale sociale e nel patrimonio delle imprese sociali ai sensi dell’articolo 18, comma 3 e seguenti, del D.lgs 112 del 2017.

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