Maltempo, Assicurazione sulle Catastrofi per le Imprese: Come Funziona la Polizza e Da Quando Parte l’Obbligo


LUCCA. Entro il 31 marzo le imprese di tutte le dimensioni e categorie avranno l’obbligo di stipulare un’assicurazione per i rischi catastrofali, ossia terremoti, alluvioni e frane. Ancora due settimane di tempo, quindi, per ottemperare a una norma, presente all’interno dell’ultima legge di bilancio, che sta destando non poche preoccupazioni tra le medio piccole aziende chiamate a sobbarcarsi questi costi ulteriori capaci di variare, a seconda delle caratteristiche di terreni, macchinari e quanto altro in dotazione delle imprese, da qualche centinaia ad altrettante migliaia di euro. Immediato il lavoro divulgativo svolto dalle associazioni (Cna, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato) per informare delle complesse novità i loro associati.

Consulenza gratuita

«Al momento è ancora difficile quantificare i costi aggiuntivi, la polizza del resto è proporzionale al rischio, ma da parte nostra stiamo predisponendo un servizio di consulenza gratuita ai nostri associati in modo da fornire preventivi calibrati sulle singole imprese». È questo uno dei primi provvedimenti presi da Confesercenti come conseguenza di una legge che, vuoi per le tempistiche, non ha raccolto un grosso endorsement. «Insieme alle altre associazioni di categorie avevamo inviato una richiesta alla presidente del consiglio Giorgia Meloni per prorogare il termine – spiega in una nota Confesercenti – Si tratta di una polizza obbligatoria che, al momento, non prevede una sanzione per coloro che non la stipulano. Alle imprese inadempienti, però, potrebbero essere negati contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche. Questa corsa contro il tempo è poco compatibile con l’importanza di una simile polizza».

Norma poco chiara

Anche chi di mestiere fa l’assicuratrice, come Samantha Cecchi di Confcommercio, evidenzia come questa novità sia ancora insidiosa da decifrare. «Già il fatto che non esista una sanzione chiara è particolare – esordisce Cecchi – In più, a mio avviso, insieme ai terreni e macchinari nell’obbligo delle polizze da stipulare dovevano essere inserite pure quelle legate alle merci, il core business delle piccole e medie aziende. Mi pare una lacuna da colmare quanto prima». Secondo la rappresentante di Confcommercio potevano esserci i presupposti per emanare, con più calma, una normativa maggiormente equilibrata. «Serviva una legge che tenesse a mente la diversa conformazione fisica dei territori– prosegue Cecchi– I rischi catastrofali per una piccola azienda sono differenti rispetti a quelli che potrebbe subire una pari ruolo di Lucca. Come Confcommercio, comunque, abbiamo già preso contatto con le compagine assicurative per far sì che i nostri associati possano prendere nota dei corretti preventivi».

Il parere di Cna

«I tempi così rapidi di questa normativa non stanno dando la possibilità agli associati, non solo i nostri, di approfondire nel dettaglio queste novità». Parole e musica del presidente provinciale di Cna Lucca Andrea Giannecchini. «Non capiamo chi tutela le imprese da questa polizza. Sarebbe stato più opportuno ricalcare il modello usato dall’assicurazione Rc auto. Richiesti di preventivi dai nostri associati per ora non ci sono ancora arrivate, ma penso che rientreranno sulle migliaia di euro. Siamo delusi con Cna, anche a livello nazionale, per una tempistica che metterà in difficoltà in Italia quattro milioni di imprese. La proroga sarebbe un’operazione salvifica».

Dubbi di Confartigianato

Sulle stessa lunghezza d’onda veleggia il pensiero del direttore di Confartigianato Lucca Roberto Favilla. «La legge voluta dal governo Meloni rappresenta una nuova complicazione per il nostro settore – commenta Favilla – Onestamente non so quante aziende del nostro territorio avessero già stipulato questo tipo di polizza. Se il 2024 era stato tutto sommato positivo, il 2025 rischia di essere di tutt’altro tenore tra dazi e novità del genere. Come Confartigianato abbiamo inviato ai nostri associati un questionario per dare la possibilità loro di stilare un preventivo di massima».

Le norme

Analizzando la disposizione di questa normativa, il primo aspetto che balza all’occhio riguarda gli oggetti inseriti nella copertura assicurativa sui rischi catastrofali. La polizza deve tutelare terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature contro terremoti, frane, alluvioni, esondazioni e inondazioni. Sono escluse dall’obbligo assicurativo le aziende agricole, i liberi professionisti (avvocati, commercialisti e consulenti) senza una struttura aziendale iscritta al registro delle imprese e quelle aziende prive di beni materiali registrati, come per esempio le società di servizi o digitali che ovviamente non possiedono fabbricati, terreni, impianti o macchinari iscritti a bilancio. Tutte le altre aziende con sede legale in Italia, o con una stabile organizzazione nel nostro Paese, sono obbligate a stipulare entro lunedì primo aprile questa polizza.

Come funziona e le cifre

Nel caso un’azienda abbia già sottoscritto una polizza preesistente di questo tipo, i titolari dovranno adeguarla alle nuove disposizioni. Il decreto prevede un periodo di transizione, con l’adeguamento richiesto: entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto per i nuovi contratti oppure al primo rinnovo o quietanza utile per le polizze già esistenti. Per quanto concerne le modalità di valutazione dei beni, ci sono delle differenze in base all’oggetto. I fabbricati devono essere assicurati in base al valore di ricostruzione a nuovo mentre gli impianti e i macchinari devono essere coperti secondo il costo di rimpiazzo con beni equivalenti. Per i terreni, invece, la copertura è a primo rischio assoluto, con massimali proporzionali alla superficie assicurata. Il premio sarà comparabile al rischio e potrà variare in base all’ubicazione e alla vulnerabilità dei beni assicurati. Relativamente a somme assicurate fino a 30 milioni di euro, lo scoperto massimo a carico dell’assicurato non può superare il 15% del danno. Per quantità di denaro superiori, o per grandi imprese con fatturato superiore ai 150 milioni di euro e con più di 500 dipendenti, le condizioni sono liberamente negoziabili tra le parti. Fino a un milione di euro di somma assicurata, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata. Tra un milione e 30 milioni di euro, invece, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. Oltre ai 30 milioni di euro, infine, i massimali sono definiti senza vincoli dalle parti.



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