La riforma fiscale delle modalità di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili aveva come obiettivo primario quello di evitare alle imprese la gestione di un oneroso “doppio binario”.
Per comprendere correttamente l’importanza delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 – anche rispetto a quelle opportunità che non si è riusciti del tutto a cogliere, ne richiamiamo brevemente l’ambito di applicazione.
a) prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
b) variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;
c) passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;
d) variazione dei principi contabili nazionali;
e) cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa;
g) operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.
Rileviamo come ci si trovi ad affrontare operazioni fondamentali per la qualità dell’informativa economica finanziaria delle società, e dalle quali può dipendere la percezione dell’azienda da parte degli stakeholder esterni.
Abbiamo la fattispecie della first time adoption (FTA) per il passaggio agli IAS, che spesso accompagna un processo generale di crescita qualitativa dell’impresa; dobbiamo, infatti, ricordare che uno dei requisiti obbligatori per la quotazione in un mercato regolamentato è proprio quello di adottare i principi contabili internazionali.
Vi sono poi le casistiche della variazione di principi all’interno dello stesso framework contabile, o di ritorno ai principi nazionali (last time adoption – LTA). In futuro potremmo anche dover gestire una modifica del set contabile per le PMI, nel caso si dovesse adottare definitivamente per queste imprese un corpo di principi contabili differenti rispetto a quelli ordinari.
Infine, abbiamo le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali compiute tra soggetti che adottano principi contabili differenti (ad es. fusione fra soggetto OIC e soggetto IAS) o realizzate fra imprese con obblighi di bilancio differenti (ad es. fusione fra microimpresa e OIC adopter).
In tale ambito ritroviamo le operazioni di conferimento di azienda e di ramo di azienda, quelle di fusione e di scissione. Stiamo parlando, in pratica, delle modalità giuridico- contabili con le quali avvengono la maggior parte delle operazioni di aggregazione di imprese. Si sarebbe dovuto, quindi, affrontare l’argomento – supportato nel tempo da concrete e indiscutibili motivazioni – della necessità di un aumento delle dimensioni delle PMI italiane e, altrettanto, della creazione di “campioni nazionali” in grado di competere con i big stranieri. Siamo tutti quotidianamente raggiunti dalle notizie che ribadiscono la necessità, per competere sui mercati internazionali, di un aumento delle dimensioni medie delle nostre imprese. Il raggiungimento di obiettivi così importanti, probabilmente, avrebbe meritato anche l’inserimento di incentivi fiscali.
Vediamo ora quello che sarà in futuro il costo del riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili.
Nel caso delle operazioni societarie straordinarie, per i maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, relativi all’azienda “ricevuta”, si dovranno sempre applicare come imposta sostitutiva le aliquote del 18% per l’IRES e del 3% per l’IRAP, oltre ad eventuali addizionali e maggiorazioni.
Il preesistente meccanismo ordinario “a scaglioni” prevedeva, però, un’imposta sostitutiva del 12%, 14% e 16% a seconda dell’importo dei maggiori valori affrancabili, oltre che regimi di affrancamento “speciale” che permettevano di ridurre la durata del periodo di ammortamento fiscale di alcuni beni immateriali.
Il decreto legislativo di riforma IRPEF-IRES ha, quindi, semplificato i vari regimi di riallineamento contabile precedentemente esistenti – ritenuti da tutti gli operatori eccessivamente complessi – prevedendo, di fatto, un unico sistema.
D’altro canto, tale razionalizzazione ha previsto un’imposta sostitutiva unica ai fini IRES e IRAP del 18% e 3%, in luogo del preesistente meccanismo “a scaglioni” del 12%, 14% e 16% e l’abrogazione dei regimi di affrancamento “speciale”.
Nella versione finale del provvedimento è stata poi reintrodotta anche una recapture rule in caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione.
La misura unica del 21% (18% per l’IRES e 3% per l’IRAP) appare elevata, superando nettamente anche lo scaglione maggiore del 16% precedentemente previsto. Come detto, la modifica del regime dei riallineamenti ha essenzialmente risposto ad una logica di semplificazione, anche se la stessa viene a realizzarsi ad un costo maggiore.
Tale maggiore onerosità andrà valutata rispetto ai vantaggi che sarebbero potuti derivare, a livello sistemico, da un supporto al compimento di operazioni di aggregazione aziendale in ambito nazionale e alla quotazione nei mercati regolamentati delle imprese più meritevoli.
Il perseguimento dell’incentivazione all’unione tra società e al miglioramento dell’informativa economico-finanziaria di bilancio avrebbe forse meritato una disponibilità di risorse maggiori.
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