Obbligo di stipula polizze catastrofali: pubblicate FAQ dell’ANIA


La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, ad esclusione di quelle agricole, di stipulare entro il 31 marzo 2025 una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Con il decreto Decreto Ministeriale n. 18/2025 sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Come Confindustria stiamo chiedendo una nuova proroga dell’adempimento per chiarire tutti i punti controversi del nuovo obbligo; in attesa di una risposta dell’esecutivo sulla proroga e considerato che la scadenza è alle porte, l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ha pubblicato una serie di FAQ per chiarire i principali aspetti della normativa.

Di seguito forniamo un riepilogo dettagliato di tutti i punti affrontati.

COSA PREVEDE LA LEGGE?

La Legge di Bilancio 2024 impone alle imprese l’obbligo di assicurarsi contro le catastrofi naturali.

Questo obbligo è bilaterale, ossia:

  • le imprese devono stipulare la polizza;
  • le compagnie di assicurazione sono obbligate a garantirla.

QUANDO SCATTA L’OBBLIGO?

Le imprese devono stipulare la polizza entro il 31 marzo 2025.

Eccezione: Le imprese dei settori pesca e acquacoltura hanno tempo fino al 31 dicembre 2025.

CHI DEVE ASSICURARSI?

L’obbligo riguarda:

  • tutte le aziende con sede legale in Italia iscritte al Registro delle imprese;
  • le imprese con sede all’estero ma una stabile organizzazione in Italia, se iscritte al Registro delle Imprese (sezione obbligatoria o facoltativa).

CHI DEVE ASSICURARE I BENI IN LOCAZIONE?

Chi utilizza beni in locazione: se fabbricati, impianti o attrezzature non sono assicurati dal proprietario, l’affittuario/utilizzatore deve stipulare la copertura obbligatoria.

ADEGUAMENTO DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE

Le imprese assicurative dovranno adeguare i propri prodotti alla normativa entro il 31 marzo 2025.

Le polizze già in essere dovranno essere adeguate al primo rinnovo utile.

Esempio: Se un’impresa ha sottoscritto una polizza annuale il 24 febbraio 2025, l’adeguamento ai nuovi requisiti potrà avvenire il 24 febbraio 2026.

SANZIONI PER LE IMPRESE NON ASSICURATE

Le imprese che non rispettano l’obbligo potrebbero essere escluse da:

  • contributi pubblici, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie, comprese quelle destinate alla ricostruzione post-evento;
  • in caso di calamità, le imprese dovranno affrontare autonomamente i costi dei danni subiti e non potranno usufruire di eventuali risarcimenti pubblici, con possibili gravi ripercussioni sull’attività.

EVENTI NATURALI COPERTI

Le polizze devono coprire i danni derivanti da:

  • alluvione, esondazione, inondazione;
  • sisma (terremoto);

Cosa si intende per questi eventi?

Per alluvione, esondazione, inondazione si intende fuoriuscita d’acqua da fiumi, laghi, bacini naturali o artificiali a seguito di eventi atmosferici.

Per sisma si intende il movimento brusco della crosta terrestre individuato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Per frana si intende lo scivolamento o distacco di roccia, detrito o terra dovuto alla gravità.

EVENTI ESCLUSI DALLA COPERTURA OBBLIGATORIA

Le polizze non coprono eventi come:

  • mareggiate, maremoti, penetrazione di acqua marina, falde freatiche;
  • bombe d’acqua (accumulo d’acqua per piogge brevi ma intense);
  • bradisismo, eruzioni vulcaniche, subsidenza, slavine, valanghe

Non vengono inoltre coperti i danni derivanti dall’intervento umano.

BENI COPERTI DALL’ASSICURAZIONE

Le polizze obbligatorie devono coprire:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e Macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Sono esclusi dalla copertura:

  • i beni immobili abusivi o privi di autorizzazioni;
  • le merci.

DEFINIZIONE DELLA COPERTURA

Fabbricati: l’importo massimo assicurabile è il valore di ricostruzione a nuovo.

Impianti, attrezzature, macchinari: somma assicurata pari al costo di rimpiazzo.

Terreni: somma assicurata pari ai costi di bonifica e ripristino.

Scoperti e limiti di risarcimento:

  • scoperto del 15% per somme assicurate fino a 30 milioni di euro;
  • per somme superiori, la percentuale di scoperto è negoziata tra le parti;

Il massimale di polizza varia a seconda del valore assicurato come di seguito riportato:

  • fino a 1 milione di euro: il massimale è pari alla somma assicurata;
  • tra 1 e 30 milioni di euro: massimale di almeno il 70% della somma assicurata;
  • oltre 30 milioni di euro: massimale negoziato tra le parti.

DANNI COPERTI DALLA POLIZZA

La copertura è obbligatoria solo per i danni materiali e diretti a fabbricati e contenuti.

Sono esclusi:

  • i danni indiretti (es. interruzione attività, mancata produzione);
  • i danni causati da conflitti armati, terrorismo, atti di sabotaggio;
  • i danni da energia nucleare, sostanze radioattive o chimiche;
  • i danni derivanti dall’intervento umano.

POSSIBILITÀ DI COPERTURE AGGIUNTIVE

Le imprese possono estendere la polizza per proteggersi anche da:

  • bombe d’acqua;
  • business interruption (perdita di reddito causata da eventi catastrofali);

Si consiglia di consultare il proprio assicuratore per valutare coperture integrative.

 

DOVE TROVARE MAGGIORI INFORMAZIONI

Per chiarimenti e approfondimenti consultare il sito ANIA al seguente link: FAQ CAT NAT

Dopo aver attivato l’indirizzo e-mail: catnat@ania.it per chi ha dubbi o necessità di approfondimenti, l’Associazione ha raccolto i principali quesiti e ha elaborato le risposte con l’obiettivo di fare chiarezza sulle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2024.



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