L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a Interpello n. 81/2025 affronta un caso di tassazione internazionale relativo ai bonus corrisposti ai dipendenti di una società multinazionale.
La questione riguarda la corretta tassazione dei bonus percepiti da un dipendente che ha lavorato in diversi Paesi durante il periodo di maturazione (Vesting Period) di tali bonus.
La società istante, una società di diritto tedesco con stabile organizzazione in Italia, aveva richiesto chiarimenti sull’applicazione delle norme fiscali italiane e internazionali per evitare la doppia imposizione.
L’Agenzia nel rispondere chiarisce che la tassazione dei bonus deve essere determinata in base al luogo in cui l’attività lavorativa è stata svolta durante il periodo di maturazione.
Secondo la Convenzione OCSE e la normativa italiana, i redditi di lavoro dipendente sono tassati nello Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta, indipendentemente dalla residenza fiscale del dipendente al momento della percezione del reddito.
I bonus maturati durante il periodo di lavoro nel Regno Unito devono essere tassati esclusivamente nel Regno Unito, mentre i bonus maturati durante il periodo di lavoro in Italia devono essere tassati in Italia.
L’Agenzia ha specificato che, nel caso in cui siano state applicate ritenute indebite in Italia su redditi maturati all’estero, il dipendente ha diritto a richiedere il rimborso delle imposte pagate in eccesso. Inoltre, la stabile organizzazione italiana è tenuta ad assolvere agli obblighi di sostituzione d’imposta solo per le somme maturate a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa in Italia.
In sintesi sui Bonus pluriennali ai dipendenti e lavoro all’estero arriva un nuovo orientamento con la posizione sulla tassazione dei bonus pluriennali: imponibile solo la quota maturata in Italia, escludendo la parte riferita ad attività svolta all’estero durante il vesting period.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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