Vizi costruttivi: la Cassazione sulle responsabilità dell’impresa e del professionista


In caso di vizi gravi, l’impresa appaltatrice può chiamare in
causa progettista e direttore dei lavori? Quale criterio va
adottato per ripartire la responsabilità tra costruttore e
tecnico?

Vizi costruttivi e responsabilità: interviene la
Cassazione

Domande quanto mai attuali — soprattutto alla luce della corsa
al Superbonus e delle problematiche che, inevitabilmente,
emergeranno nei prossimi anni — a cui ha risposto la Corte di
Cassazione con la recentissima
ordinanza n.
7176/2025
. Una pronuncia destinata ad avere un impatto concreto
sulla prassi operativa, perché affronta una delle questioni più
ricorrenti nella gestione delle opere edilizie: la ripartizione
delle responsabilità in presenza di gravi difetti costruttivi.

Tutto parte dal ricorso di un Condominio, che agisce in giudizio
per ottenere dall’impresa costruttrice il risarcimento dei danni
causati da rilevanti vizi dell’edificio. L’impresa, a sua volta,
chiama in manleva il professionista incaricato della progettazione
e della direzione dei lavori, il quale coinvolge la propria
compagnia assicurativa.

Si delinea così un intreccio di responsabilità piuttosto comune
nella pratica edilizia:

  • il Condominio contro l’impresa costruttrice;
  • l’impresa contro il professionista;
  • il professionista contro la propria assicurazione.

Una catena di rapporti giuridici che, in primo grado e in
appello, ha portato al riconoscimento di una corresponsabilità tra
impresa e tecnico, equamente ripartita in misura del 50%.

Il ricorso in Cassazione viene proposto dal professionista che
solleva tra motivazioni:

  • l’illegittimità della chiamata in manleva per assenza di
    denuncia dei vizi entro i termini previsti dall’art. 1670
    c.c.;
  • l’inammissibilità dell’appello incidentale ritenuta dalla Corte
    territoriale;
  • l’errata condanna alle spese del grado di appello.

A sua volta, anche l’impresa propone ricorso incidentale,
contestando il criterio equitativo utilizzato per la ripartizione
della responsabilità.

Decadenza e responsabilità contrattuale

La Cassazione ha respinto sia il ricorso principale che quello
incidentale, offrendo alcuni interessanti chiarimenti in merito ai
profili giuridici che interessano la relazione tra impresa
appaltatrice e direttore dei lavori.

Intanto, la chiamata in manleva è fondata su un rapporto
contrattuale autonomo. Richiamando l’art. 106 c.p.c. (seconda
parte), la Cassazione qualifica la chiamata del progettista come
garanzia impropria. Si tratta quindi di un’azione autonoma, che non
è soggetta né all’art. 1669 c.c. né ai termini di decadenza
dell’art. 1670 c.c., riferibili esclusivamente a rapporti di
subappalto.

Si applica, quindi, la disciplina della prestazione d’opera
intellettuale. La responsabilità del professionista incaricato
della progettazione e direzione lavori rientra nell’ambito degli
artt. 2222 e ss. c.c. e non nel contratto d’appalto. Non valgono
dunque i termini di decadenza o prescrizione propri della garanzia
per vizi dell’opera.

Ma non solo, perché secondo la Cassazione, il Condominio non
aveva alcun onere di denuncia nei confronti del professionista.
L’azione promossa dall’impresa contro il tecnico è autonoma,
fondata sulla violazione di obblighi contrattuali, e non
subordinata alla previa comunicazione dei vizi da parte del
committente.

In riferimento, infine, al criterio equitativo scelto dal
giudice di merito per ripartire la responsabilità, la Cassazione ha
confermato la distinzione delle responsabilità derivanti da errori
progettuali rispetto a quelle dovute a difetti esecutivi. La
direzione lavori è ritenuta responsabile anche per i vizi non
progettuali, in quanto avrebbe dovuto esercitare un controllo
continuo durante l’esecuzione dell’opera.

Il quadro normativo

Il riferimento all’art. 1669 c.c., che disciplina la
responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti costruttivi, è
stato, dunque, correttamente delimitato e la Cassazione ha
riaffermato che tale norma riguarda il rapporto tra committente e
costruttore. Quando invece si entra nel rapporto tra costruttore e
progettista/direttore dei lavori, non si applicano i termini
decadenziali dell’art. 1669, ma le regole del contratto
d’opera.

Di particolare rilievo è il richiamo alle Sezioni Unite (Cass.
15781/2005), che avevano già chiarito come l’azione di
responsabilità verso il tecnico incaricato (sia come progettista
che come direttore dei lavori) è di natura contrattuale e soggetta
alle regole ordinarie sull’inadempimento, senza obbligo di
preventiva denuncia del vizio.

In definitiva, la manleva per responsabilità professionale non è
soggetta a termini decadenziali automatici e può essere proposta
anche dopo anni, a condizione che venga provato l’inadempimento
contrattuale.

Violazioni della Legge 10/1991: responsabilità progettuale
aggravata

Un passaggio particolarmente rilevante della sentenza riguarda
il mancato rispetto della Legge n. 10/1991, normativa cardine in
materia di contenimento dei consumi energetici degli edifici.
Secondo quanto rilevato dalla CTU e condiviso dai giudici di
merito, la relazione tecnica redatta dal progettista conteneva
numerose incongruenze che si sono riflesse in gravi difformità
riscontrate in fase esecutiva.

Non solo: alcuni sistemi di ventilazione previsti in progetto
non erano mai stati realizzati e le caldaie a condensazione
installate non raggiungevano i valori minimi prescritti. L’origine
di questi vizi è stata in parte attribuita all’impresa esecutrice,
ma la Corte ha chiarito che la responsabilità preponderante
ricadeva sul progettista-direttore dei lavori, il quale avrebbe
dovuto garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche sin dalla
fase progettuale.

In questo contesto, la responsabilità del tecnico si è aggravata
anche per la mancata vigilanza sull’esecuzione conforme dell’opera,
confermando l’ormai consolidato principio secondo cui la direzione
dei lavori non si esaurisce in un controllo episodico o
documentale, ma richiede una verifica continua e sostanziale della
conformità tra progetto e realizzazione, soprattutto su aspetti
rilevanti come l’efficienza energetica.





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