risarcimento ridotto per concorso di colpa


Lavori Superbonus e grave inadempimento dell’impresa incaricata: la pretesa risarcitoria è ridotta per il concorso di colpa del condominio. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.
riferimenti normativi: art.  1227 c.c.;
precedenti giurisprudenziali: App. Firenze, Sentenza del 21/11/2022 n. 2593

Tribunale di Savona -sez. civ.- sentenza n. 45 del 21-01-2025

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1. La vicenda: il grave inadempimento nei lavori del Superbonus


Il condominio in questione, con contratto di appalto sottoscritto il 20 settembre 2022, ha avviato lavori di riqualificazione energetica per poter usufruire dei bonus fiscali, nello specifico il Superbonus 110% e il Bonus edilizia 50%. Nel contratto, l’appaltatore ha dichiarato di essere pienamente consapevole dei termini prescritti dalla legge per l’esecuzione delle opere previste, confermando di essere in grado di completare i lavori entro i termini stabiliti, salvo cause di forza maggiore. Il contratto di appalto sottoscritto dal condominio prevedeva, all’art. 12, che le opere dovessero essere completate entro e non oltre il primo dicembre 2023. Inoltre, le parti avevano concordato espressamente che “il rispetto dei termini contrattuali costituisce interesse imprescindibile per le parti“, in considerazione delle tempistiche stabilite dalla legge per l’ottenimento dei benefici fiscali legati ai lavori di riqualificazione energetica, come il Superbonus 110% e il Bonus edilizia 50%.
Tuttavia, nel corso dell’anno 2022, i lavori non erano stati avviati, né erano stati collocati i necessari ponteggi per iniziare le opere. Questa situazione non era variata nemmeno all’inizio del 2023, e così, il 16 febbraio 2023, l’amministratore del condominio aveva inviato un sollecito tramite comunicazione PEC, richiamando l’appaltatore sull’urgente necessità di rispettare i termini contrattuali e di avviare tempestivamente i lavori. Successivamente l’impresa aveva proposto di procedere ad una modifica contrattuale, che era stata rifiutata.
A fronte di tale rifiuto l’appaltatrice, con PEC del 24.3.2023, aveva comunicato che non sarebbe stata in grado di dare inizio ai lavori. L’assemblea condominiale aveva inviato diffida ad adempiere alla controparte; tuttavia, a causa del mancato inizio dei lavori e dell’inutile decorso del termine concesso, con ulteriore PEC (del 21.11.2023) l’amministratore ha comunicato l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 c.c.
Il condominio si era rivolto al Tribunale chiedendo che fosse accertata la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della convenuta e che l’impresa fosse condannata al risarcimento dei danni subiti ammontanti (30% dell’importo dei lavori di efficientamento energetico appaltati). Del resto, con decorrenza dal 2024, il Legislatore aveva previsto la possibilità di accedere alla minore detrazione, pari al 70% (anziché 110 %), per gli interventi di riqualificazione energetica.
Il convenuto si è difeso sostenendo che il “blocco delle cessioni” dei crediti d’imposta legati agli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica (DL n. 11/2023), non aveva consentito l’esecuzione dei lavori concordati. L’impresa ha quindi sostenuto di non aver commesso alcun inadempimento, in quanto l’impossibilità di completare i lavori non dipendeva da una sua negligenza o inadempimento diretto, ma piuttosto dalle modifiche normative. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.

Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi

Il volume, aggiornato ai più recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate e giurisprudenziali, si pone come strumento di supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110%, fornendo una comprensione chiara dei principali aspetti giuridici, fiscali e delle problematiche associate a questo ambito. Il testo offre una panoramica completa delle controversie più comuni che possono sorgere nel contesto dei bonus edilizi, come la violazione delle norme di accesso, le dispute sulla qualità dei lavori eseguiti e le questioni relative alla documentazione richiesta, analizzando i diritti e le responsabilità delle numerose parti coinvolte: committenti e appaltatori, general contractor, architetti e ingegneri, asseveratori e “vistatori”, istituti di credito e amministratori di condominio.Fabiola PietrellaDottore commercialista e Revisore legale dei conti, è CEO e socia dello Studio associato Pietrella Bruè. Già Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Macerata, è consulente tecnico in ambito contabile, bancario e aziendale. Relatore innumerosi convegni e autrice di pubblicazioni giuridiche.

 

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2. La questione


È legittimo il comportamento dell’impresa appaltatrice che ha sostenuto la tesi della prestazione impossibile per condizioni atmosferiche, provvedimenti dell’autorità (nazionale, regionale, comunale), emergenza sanitaria da Covid-19?

3. La soluzione: concorso di colpa nell’inadempimento con il condominio


Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Secondo il giudice ligure il contratto di appalto stipulato tra il condominio e l’appaltatore non prevedeva che l’esecuzione dei lavori fosse subordinata alla realizzazione dell’operazione di cessione del credito d’imposta o che l’impresa avesse la possibilità di recedere dal contratto in caso di difficoltà legate al blocco delle cessioni. Pertanto, a parere del Tribunale, l’appaltatore, pur trovandosi di fronte a circostanze difficili come la sospensione della cessione del credito d’imposta, avrebbe dovuto comunque rispettare il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori o almeno adattare il cronoprogramma per completare le opere in tempo per consentire al condominio di beneficiare dei bonus fiscali.
Del resto il Tribunale ha notato che il condominio, pur a fronte dell’assoluta inerzia della controparte, non si è in alcun modo attivato per sollecitarne l’esecuzione. Inoltre ha evidenziato che sebbene l’impresa già il 27.2.2023 avesse comunicato la propria impossibilità di eseguire i lavori, solo dopo circa 8 mesi il committente ha inviato una diffida ad adempiere. Di conseguenza, il giudice ligure ha riconosciuto che il danno subito dal condominio è stato pari al 30% dell’importo dei lavori di efficientamento energetico appaltati, somma da integrare con l’importo relativo all’attività di progettazione per la riqualificazione energetica. Tuttavia, a causa del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. da parte dell’attore, il danno è stato ridotto di un terzo.

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4. Le riflessioni conclusive


La sentenza in commento ha evidenziato che l’inerzia da parte del condominio ha sicuramente influito sul verificarsi della situazione, poiché un comportamento diverso avrebbe potuto consentire l’avvio tempestivo dei lavori (evitando così gli effetti delle modifiche normative successive). In altre parole, nonostante i tempi stretti e la situazione confusa (poiché molte imprese nel settore affrontavano lo stesso problema), il committente avrebbe potuto adottare soluzioni alternative che avrebbero garantito la continuazione dei benefici fiscali, come individuare un altro soggetto in grado di subentrare nell’esecuzione dell’opera. Pertanto, il concorso di colpa del condominio è stato valutato come responsabile per circa un terzo del danno subito. A tale proposito si ricorda che la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente, chiarito che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell’art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza (Cass. civ., sez. III, 03/11/2023, n. 30504).



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