Videocorso del: 17 Aprile 2025 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 233343 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Videocorso del: 30 Maggio 2025 alle 15.00 – 18.00 (Durata 3 hh) Cod. Richiesto l’Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 87/2024, recante la riforma del sistema sanzionatorio tributario, cambia radicalmente il quadro delle responsabilità a carico del cessionario o committente che, nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, non riceve una fattura oppure ne riceve una irregolare. A partire dal 1 aprile 2025, non è più previsto l’obbligo, per il cliente, di versare l’IVA dovuta in sostituzione del cedente o prestatore inadempiente.
Con l’ordinanza n. 5131 del 27 febbraio 2025, la Corte di cassazione ha riaffermato un importante principio in materia di raddoppio dei termini per l’accertamento tributario: ai fini dell’applicazione della normativa previgente, contenuta nell’art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015, è sufficiente che, al momento della notifica del processo verbale di constatazione (pvc) e della trasmissione della denuncia penale, la violazione accertata fosse penalmente rilevante, anche se successivamente una modifica normativa ne abbia fatto venir meno la soglia di punibilità . L’ordinanza della Cassazione interviene in un contenzioso originato da un avviso di accertamento notificato nel 2018 a una società , relativo al periodo d’imposta 2011, in cui venivano recuperate maggiori imposte dirette e IVA.
Con la Nota P.O. n. 17/2025, datata 8 aprile 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è intervenuto per chiarire i profili deontologici che emergono nel caso in cui un professionista iscritto all’Albo, nominato liquidatore giudiziale di una società , decida di intraprendere un’azione giudiziaria nei confronti della società medesima al fine di ottenere il pagamento dei propri compensi professionali. Il quesito, posto dal Consiglio dell’Ordine di Cuneo, ha richiesto di valutare l’eventuale necessità di dimissioni preventive da parte del professionista, prima di adire le vie giudiziarie per il recupero delle proprie spettanze, alla luce di quanto disposto dall’articolo 22 del Codice Deontologico della categoria.
Con la Nota P.O. n. 31/2025 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, datata 8 aprile 2025, è stato chiarito il corretto trattamento, in sede di abilitazione, dei crediti formativi professionali richiesti ai revisori legali ai fini del rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità . Il documento risponde a un quesito posto dall’Ordine di Milano, relativo all’obbligo formativo di cinque crediti annuali nelle materie specialistiche della sostenibilità , da acquisire nel periodo transitorio 2024–2025, come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 125/2024.
Con la Nota P.O. n. 6/2025, datata 9 aprile 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito un chiarimento in merito alla possibilità di iscrizione all’Albo di uno studio associato costituito da professionisti iscritti ad altri Ordini territoriali, ma con sede legale in una circoscrizione differente. Il quesito è stato posto dal Consiglio dell’Ordine di Milano, che ha interrogato il CNDCEC circa l’ammissibilità dell’iscrizione nello specifico caso di uno studio associato con sede a Milano, formato da commercialisti tutti iscritti in albi di altri territori.
Con la Nota P.O. n. 22/2025 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, viene fornita una puntuale disamina su una serie di quesiti avanzati dall’Ordine territoriale di Alessandria in materia di STP (Società tra Professionisti), con particolare riguardo alla compatibilità tra differenti forme di esercizio della professione, alla possibilità di ricoprire incarichi personali tramite STP unipersonali, nonché al conferimento di incarichi di sindaco e revisore legale. Il quesito posto all’attenzione del CNDCEC verte sulla possibilità che un professionista operi simultaneamente attraverso: una STP pluripersonale (costituita in forma di SRL); una STP unipersonale, eventualmente anche partecipante alla prima; una partita IVA personale, da utilizzarsi per incarichi non affidabili alla STP (ad es. nomine in collegi sindacali).
Con la Nota P.O. n. 108/2024, pubblicata il 9 aprile 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti rilevanti in tema di utilizzabilità , nell’ambito dei procedimenti disciplinari, delle registrazioni audio e dei messaggi WhatsApp prodotti dagli esponenti. La questione è stata sollevata dal Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell’Ordine di Pistoia, in relazione a due procedimenti disciplinari scaturiti da esposti che contenevano la trascrizione di messaggi audio provenienti dall’app di messaggistica WhatsApp.
Con la Nota P.O. 35/2025 del 9 aprile 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito due importanti chiarimenti in materia di iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata della crisi d’impresa, istituito ai sensi dell’art. 3 del D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, e successivamente regolato dall’art. 13 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa). La comunicazione, indirizzata all’Ordine dei Commercialisti di Rieti, risponde a due quesiti specifici formulati in merito ai requisiti soggettivi e professionali per l’accesso all’elenco regionale: È possibile l’iscrizione per un soggetto iscritto all’Albo ma non esercente Sono valutabili anche esperienze professionali ancora in corso nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa 1.
Con il Messaggio INPS n. 1217 del 9 aprile 2025, la Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità , in sinergia con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, ha ufficializzato l’avvio dello scorrimento delle graduatorie relative al cosiddetto Bonus psicologo per l’anno 2024, a valere sulle risorse stanziate per il 2023, a seguito del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato il 17 dicembre 2024. L’intervento segue quanto già annunciato con il Messaggio n. 811 del 5 marzo 2025, in cui veniva comunicata l’assegnazione di ulteriori 5 milioni di euro alle Regioni e Province autonome per ampliare la platea dei beneficiari esclusi dalla prima assegnazione per insufficienza di fondi.
Con l’Interpello 93/2025, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’applicabilità del regime di esenzione dalla ritenuta sugli interessi di cui all’articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/1973, in favore di una Società di Investimento Immobiliare Quotata (SIIQ) residente in Italia, che corrisponde interessi alla propria controllante lussemburghese, anch’essa in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 2003/49/CE (direttiva interessi e canoni). La questione nasce da un’istanza di interpello con cui la SIIQ italiana ha richiesto se fosse legittimo applicare l’esenzione dalla ritenuta d’imposta sugli interessi da corrispondere alla propria controllante estera, a fronte di due contratti di finanziamento infragruppo stipulati nel 2021.
Con l’Interpello 94/2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato una questione di rilievo per le Casse di Previdenza che partecipano a Fondi di Investimento Alternativi (FIA) e intendono beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 1, commi da 88 a 96, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), in riferimento agli investimenti qualificati. Il quesito trae origine dall’istanza di una SGR (società di gestione del risparmio) che gestisce un FIA mobiliare riservato chiuso, la quale intende applicare un criterio proporzionale per determinare la quota dei proventi spettanti agli enti previdenziali che possa godere dell’esenzione, sulla base dei soli richiami di capitale effettuati dopo l’adeguamento del regolamento del fondo agli standard normativi richiesti.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, in relazione al bonus barriere architettoniche con detrazione del 75, di cui all’art. 119-ter D.L. 34/2020, che in caso di intervento effettuato: sulle parti comuni di due edifici catastalmente autonomi il limite di spesa (di . 50.000) va moltiplicato per il numero degli edifici per i quali i lavori sono realizzati anche laddove gli edifici abbiano un unico accesso (carrabile e pedonale) comune verso l’esterno. In sostanza, in tal caso prevale il distinto e autonomo accatastamento rispetto al fatto di non possedere un autonomo accesso dall’esterno.
Nel rimborso Iva la richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria sospende il decorso degli interessi in presenza di elementi rilevanti come la cessione del credito e la necessità di identificare correttamente il beneficiario e le modalità di pagamento. Essa è irrilevante, ai fini della decorrenza degli interessi, solo se si rivela manifestamente dilatoria o superflua.
La sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta per cui il verdetto può essere liberamente utilizzato dal giudice. Inoltre, la nuova norma non è retroattiva.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link