Fino al 3 giugno è possibile accedere alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo (eventualmente) indebitamente utilizzato. La riapertura introduce importanti novità, anche per chi ha già ricevuto atti definitivi. Un’opportunità per regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni o interessi. Ecco cosa cambia nel 2025.
Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo: torna la possibilità di riversamento senza sanzioni
La procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo riapre i battenti, per effetto di quanto disposto dall’art. 19 del D.L. 25 del 14 marzo 2025.
Andiamo con ordine e verifichiamo la norma introdotta.
Il procedimento di riversamento spontaneo
Come è noto, con la procedura di riversamento spontaneo – art.5, commi da 7 a 12, del D.L. 146/2001, conv. con modif. in L. 215/2021 – potevano essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art.3, del D.L. 145/2013, conv. con modif. in L. 9/2014).
La procedura era riservata ai soggetti che intendevano riversare il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino alla data di entrata in vigore della norma che ha introdotto la procedura medesima, ossia fino al 22 ottobre 2021.
Potevano beneficiare della regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, coloro che:
- hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- hanno applicato il comma 1-bis dell’art.3, del D.L.n.145/2013, conv. con modif. in L.n.9/2014[1], in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’art. 1, comma 72, , legge 145/2018[2];
- hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
La procedura non poteva essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021. Inoltre, l’accesso alla pr
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