In scadenza il termine per i contributi alle PMI per la certificazione di parità


Il prossimo 18 aprile 2025 scadrà il termine per la presentazione delle domande volte a ottenere i contributi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in favore delle micro, piccole e medie imprese (c.d. PMI) per agevolare il processo di certificazione della parità di genere.

Più nello specifico, sono previsti contributi sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione e per i servizi di certificazione della parità di genere in conformità alla UNI/PdR 125:2022 da parte degli Organismi di Certificazione (OdC) iscritti all’Elenco di cui all’Avviso datato 14 febbraio 2023.

I criteri e le modalità per la relativa concessione sono stati definiti con l’Avviso pubblicato lo scorso 11 febbraio (si veda “Nuova finestra per i contributi a PMI e professionisti per la certificazione di parità” del 12 febbraio 2025), il cui art. 4 indica i soggetti beneficiari e i requisiti di ammissibilità. Tra di essi vi rientrano: la qualifica di micro, piccola o media impresa ai sensi dell’Allegato 1 del Regolamento Ue 651/2014; la collocazione delle sede legale e operativa in Italia o il domicilio fiscale in Italia se le imprese risultano titolari soltanto di partita IVA; avere almeno un dipendente in pianta organica; la titolarità di partita IVA attiva; la titolarità del pieno e libero esercizio dei propri diritti; per le imprese con più di 50 dipendenti, la regolarità del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 46 del DLgs. 198/2006; aver positivamente concluso l’autovalutazione (c.d. pre-screening).

Per l’accesso ai contributi è infatti necessario effettuare e concludere il test on line di pre-screening (autovalutazione) con un esito che dimostri un adeguato grado di maturità dell’impresa sui temi inerenti alla parità di genere; è inoltre richiesta la presentazione di un preventivo formulato da un Organismo di certificazione (OdC) accreditato come richiesto dall’art. 9 dell’Avviso in relazione ai contributi per i servizi di certificazione della parità di genere, la cui accettazione può essere formalizzata anche successivamente alla comunicazione della concessione dell’agevolazione.

Le domande – che devono essere inviate, a pena di inammissibilità, telematicamente attraverso il sistema restart. infocamere.it, accessibile con le credenziali SPID, CIE o CNS e raggiungibile dal sito https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/ – devono contenere i dati e gli allegati, firmati digitalmente, indicati all’art. 10 comma 4 dell’Avviso (tra cui il riepilogo dati delle risposte fornite nel test di pre-screening e la ricevuta rilasciata dal sistema di invio del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 46 del DLgs. 198/2006 per le imprese che occupano più di 50 dipendenti, presentato per il biennio 2022-2023), nonché l’indicazione di un unico indirizzo PEC presso cui è eletto il domicilio ai fini delle comunicazioni.

Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo, senza attendere la chiusura del bando, entro il termine massimo di 90 giorni dalla presentazione, con trasmissione via PEC, al termine dell’istruttoria, del provvedimento di concessione o di rigetto dell’istanza all’impresa che ha presentato la domanda.

Nelle FAQ pubblicate sul sito dedicato si evidenzia che i contributi in esame possono essere richiesti solamente per il rilascio della prima certificazione sulla parità di genere che deve essere ottenuta in data successiva alla concessione dei contributi medesimi (non possono, quindi, essere richiesti contributi per il mantenimento della certificazione già ottenuta).

Si sottolinea che il contributo concesso è revocabile in caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e dei vincoli di cui all’Avviso pubblico, nonché in caso di fruizione, da parte dell’impresa, dei servizi di certificazione ai sensi della UNI/PdR 125:2022 in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di concessione o di false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria in fase di presentazione della domanda (art. 13 comma 2 dell’Avviso pubblico).



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