Sanzioni dalle singole Amministrazioni per la mancata polizza catastrofale


Aggiornando le FAQ rese disponibili nei giorni scorsi, ieri il MIMIT ha fornito nuovi chiarimenti in tema di polizze catastrofali e, in particolare, sulle sanzioni applicabili alle imprese inadempienti, una delle questioni su cui si è generato maggiore dibattito.

Il comma 102 dell’art. 1 della L. 213/2023, infatti, stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione […] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. La disposizione, nella sua genericità, non esplicita quali siano le agevolazioni il cui accesso è inibito alle imprese inadempienti, né se l’inadempimento determini l’esclusione dalle suddette misure o, piuttosto, la loro fruizione in misura limitata.

I nuovi chiarimenti muovono dall’osservazione del fatto che la disciplina delle sanzioni, così come formulata, non ha carattere autoapplicativo, posto che il comma 102 citato, nello statuire che dell’inadempimento “si deve tener conto”, non determina in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione.

Pertanto, il MIMIT precisa che è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dovere dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Sembra di capire, quindi, che ciascun Ministero (e più in generale ciascuna amministrazione) sia chiamato a emanare un “provvedimento attuativo” che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare, il tutto entro i nuovi termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.

Quest’ultima disposizione, peraltro, stabilisce scadenze differenziate per adempiere l’obbligo assicurativo in relazione alle dimensioni dell’impresa (1° ottobre per le medie imprese; 31 dicembre per le piccole e micro imprese; lo scorso 31 marzo per le grandi imprese, con applicazione delle sanzioni dal 30 giugno). Quale sia, tra i tre, il termine rilevante per le Amministrazioni non è precisato; ragionevolmente, dovrebbe trattarsi di quello più vicino.

Nella stessa FAQ, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa che, per quanto attiene alle misure di propria competenza, il Ministero “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”. Viene dato conto anche del fatto che tale anticipazione dovrà essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo e che l’esclusione dalle agevolazioni riguarderà le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, sempre “tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

Le sanzioni operano dal “provvedimento attuativo”

In un’altra FAQ, si ribadisce che la disposizione di cui all’art. 1 comma 102 L. 213/2023 non è retroattiva e non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal DL 39/2025.

La valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa, pertanto, opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione contenuta della legge di bilancio 2024 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

Le nuove risposte del Ministero non dipanano tutti i dubbi sollevati dalla formulazione della norma, uno tra tutti quello relativo a quali siano le agevolazioni il cui accesso è limitato/precluso alle imprese prive di polizza (e, conseguentemente, quali siano le Amministrazioni che devono attivarsi). L’interpretazione del MIMIT, inoltre, è destinata a generare una certa eterogeneità di soluzioni e di conseguenze per il mancato adempimento all’obbligo di stipula, una per ciascuna Amministrazione coinvolta.



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