L’agevolazione funziona tramite il riconoscimento di una deduzione fiscale sul costo complessivo del lavoratore per l’impresa, che può essere recuperato come “sconto” sulle tasse IRES o IRPEF.
La deduzione può essere pari al 120% per tutte le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2025. Sale al 130% nel caso in cui i contratti riguardino categorie di lavoratori svantaggiati o con difficoltà di accesso al mercato del lavoro, come disabili, donne o disoccupati di lungo periodo.
L’agevolazione si applica esclusivamente ai fini IRES o IRPEF e non è cumulabile con l’IRAP, in quanto la base imponibile dell’IRAP non consente deduzioni legate al costo del lavoro nella generalità dei casi. Resta inteso che l’impresa deve rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa, compresa la tracciabilità dell’assunzione e la regolarità contributiva.
A CHI SPETTA
Possono presentare richiesta per l’incentivo le imprese di qualsiasi forma giuridica che assumono personale a tempo indeterminato in Italia tra il 1° Gennaio 2025 e il 31 Dicembre 2027. Parliamo di operatori economici, titolari di reddito d’impresa e professionisti, società di capitali e di persone, cooperative, imprese individuali.
Ci sono, però, delle condizioni da rispettare, ovvero l’impresa deve:
- risultare attiva da almeno 365 giorni prima del periodo d’imposta successivo al 31 Dicembre 2024;
COSA SPETTA E QUALI SONO I VINCOLI
Con questo bonus alle imprese spetta una deduzione fiscale IRES o IRPEF pari al 120% dei costi del lavoratore per l’impresa nel caso di assunzioni a tempo indeterminato. La deduzione sale al 130% se le assunzioni riguardano i lavoratori meritevoli di maggiore tutela.
Le categorie dei lavoratori meritevoli di maggiore tutela sono quelle individuate nell’Allegato 1 al Decreto legislativo 16 Ottobre 2023, ovvero:
- persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 12 Marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 Luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
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