Si chiede se l’IVA tedesca possa essere chiesta a rimborso e se, in Italia, l’impresa debba rilevare l’acquisto intracomunitario imponibile IVA.
Risposta – Il comportamento del fornitore tedesco è in linea con l’art. 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE, come interpretato dalle Note esplicative della Commissione europea pubblicate nel mese di dicembre 2019 e dalla risposta n. 230/E/2023, secondo cui il cessionario, soggetto passivo IVA, che non abbia comunicato al cedente un numero di identificazione IVA valido, iscritto nella banca dati VIES al momento della cessione, non può beneficiare dell’esenzione dall’imposta dell’operazione.
Di conseguenza, l’addebito dell’IVA tedesca appare corretta, ma tale imposta non può essere chiesta a rimborso mediante il sistema del “portale telematico”, ossia ai sensi dell’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto – come si desume dal comma 2 dello stesso art. 38-bis1 – l’Agenzia delle Entrate non provvede ad inoltrare la richiesta allo Stato UE di rimborso quando, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972. È tale, in particolare, l’ipotesi in esame, in cui l’impresa italiana ha un pro rata di detrazione pari a zero.
Come, inoltre, chiarito dalla risoluzione n. 42/E/2012, in correlazione all’applicazione dell’IVA da parte del fornitore tedesco, dovuta alla natura interna dell’operazione, l’impresa italiana non iscritta al VIES non è tenuta ad assolvere l’imposta sull’acquisto, non avendo quest’ultimo carattere intracomunitario.
Con lo stesso documento di prassi è stato chiarito che, sotto il profilo procedurale, l’impresa italiana non dovrebbe procedere alla doppia annotazione della fattura ricevuta nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti neppure nell’ipotesi in cui il documento ricevuto non riportasse l’IVA locale, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.
In tale caso, ha specificato l’Agenzia, in sede di cooperazione amministrativa e a seguito di precisa richiesta in tal senso da parte dello Stato UE del fornitore, l’Agenzia delle Entrate provvede a segnalare l’operazione come irregolare e l’Amministrazione dell’altro Stato UE potrà, eventualmente, decidere di recuperare l’IVA non assolta per effetto dell’errata qualificazione dell’operazione come intracomunitaria.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link