Non si comprende se si tratti di concessione di bene fine a sé stessa o di concessione di bene finalizzata all’erogazione di un servizio pubblico (quest’ultima soggetta al codice dei contratti pubblici ed alla relativa normativa, anche in tema di assicurazioni).
La giurisprudenza prevalente individua il criterio discriminante tra ‘componente beni’ e ‘componente servizi’ negli obiettivi di fondo perseguiti dall’Amministrazione concedente, i quali, se travalicano il mero utilizzo ordinario del bene (secondo la sua destinazione dichiarata negli atti di gara), collocandosi in una prospettiva più ampia, qualificano necessariamente il rapporto in termine di servizi
In ogni caso, il Decreto interministeriale de quo non sembra applicarsi a rapporti concessori, in quanto trattasi di applicazione delle previsioni di cui agli artt. 101 e seguenti della L. 213/23 che riguardano le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Quindi, si tratta di norma che non riguarda direttamente la PA, ma imprese private e in relazione all’attività d’impresa, al ricorrere delle condizioni previste dalla citata legislazione di cui il decreto costituisce una attuazione.
24 aprile 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: polizza, danni catastrofali, immobilizzazioni immateriali
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3430, sintomo n. QS3500
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