Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2025
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (i pensionati, a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Se nella dichiarazione sono presenti anche redditi da attività lavorative nel settore turistico, nonché redditi indicati nei quadri M, T e/o W, e dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerga un debito, il versamento delle stesse dovrà essere effettuato tramite il modello F24. Nel caso in cui, invece, emerga un credito, la parte di esso non destinata all’utilizzo in compensazione nel modello F24 è rimborsata direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione, nell’area riservata del sito, il 730 precompilato:
per accedere è necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema pubblico dell’identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi).
In aggiunta alla modalità di compilazione ordinaria, è presente una modalità semplificata e guidata: le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate sono proposte con un linguaggio semplificato al contribuente, che può confermarle o modificarle attraverso un percorso guidato. I dati così confermati, modificati o integrati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730.
Per utilizzare in compensazione il credito risultante dal 730, occorre compilare e presentare il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Se l’importo del credito che si intende compensare supera i 5.000 euro, è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità (articolo 1, comma 574, legge n. 147/2013); la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (articolo 3, comma 1, decreto legge n. 124/2019).
Detrazione superbonus
la detrazione “Superbonus” relativa alle spese sostenute nel 2023 per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici può essere ripartita, a scelta del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione della detrazione in 10 rate è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023 da presentare entro il termine per la dichiarazione relativa al 2024.
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