È stato sottoscritto lo scorso 29 gennaio, ma diffuso solo nei giorni scorsi, il protocollo straordinario relativo alla parte economica del CCNL del 22 febbraio 2021 (scaduto il 31 dicembre 2023) che vede come Parti firmatarie Confimea e Ugl (rispettivamente, in rappresentanza datoriale e quale sindacato dei lavoratori) applicabile al personale dipendente delle aziende del settore terziario, commercio e servizi.
Nello specifico, sono due le misure previste dal Protocollo: in primis l’erogazione di un’indennità una tantum, cui si aggiunge l’incremento della retribuzione nazionale conglobata.
Quanto all’una tantum, ne è stata prevista l’erogazione nei confronti del personale in forza alla data del 29 gennaio 2025, secondo un importo medio complessivo di 700 euro riferito al livello 4 della classificazione, da corrispondere in tre tranche, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di febbraio (300 euro), maggio (200 euro) e luglio 2025 (200 euro). Questi gli importi previsti per lo scorso mese di febbraio: liv. Q, 522 euro; liv. 1, 470 euro; liv. 2, 407 euro; liv. 3, 347 euro; liv. 4, 300 euro; liv. 5, 272 euro; liv. 6, 245 euro; liv. 7, 208,50 euro. Tali importi devono essere erogati pro quota in rapporto all’anzianità di servizio maturata nel periodo di riferimento.
Quanto alle retribuzioni minime, il Protocollo ha previsto un incremento medio pari a 110 euro, rapportati al livello 4, distribuito tra le decorrenze del 1° marzo 2025 (40 euro), del 1° giugno 2025 (40 euro) e del 1° ottobre 2025 (30 euro).
Questi quindi i valori della retribuzione nazionale conglobata in vigore dal corrente mese di marzo: liv. Q, 2.502,44 euro; liv. 1, 2.304,65 euro, liv. 2, 2.061,90 euro; liv. 3, 1.840,61; liv. 4, 1.659,24 euro; liv. 5, 1.544,71 euro; liv. 6, 1.437,71; liv. 7, 1.276,87 euro. Si segnala che ai valori previsti per il livello quadro occorre aggiungere l’indennità di funzione, pari a 265 euro.
Tanto gli importi dell’una tantum quanto quelli della retribuzione nazionale conglobata devono essere riproporzionati per i dipendenti a tempo parziale, in relazione alla minor durata del loro orario di lavoro in rapporto al normale orario.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link