Il MIMIT ha aggiornato le FAQ presenti sul suo sito in tema di polizze catastrofali, in particolare ha fornito importanti chiarimenti sulle sanzioni applicabili in caso di inadempimenti da parte delle imprese.
L’art. 1 c. 102 L. 213/2023 non ha carattere autoapplicativo. Il c. 102 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure, coerentemente con le tempistiche di cui all’art. 1 DL 39/2024.
Sembrerebbe, quindi, che ogni Amministrazione sia chiamata ad adottare un provvedimento attuativo con le conseguenze della mancata stipula della polizza.
Per quanto attiene alle misure di propria competenza, il MIMIT è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo.
La valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla L. 213/2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.
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