Le registrazioni tardive delle fatture possono costare care: ecco cosa ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in risposta a un interpello in materia di detrazione sull’IVA.
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate ribadisce l’importanza di una scrupolosa tenuta della contabilità. Il recupero dell’IVA non è sempre possibile e, in assenza dei requisiti formali richiesti dalla legge, anche un errore apparentemente innocuo può tradursi in una perdita economica. Per evitare spiacevoli conseguenze, è fondamentale rispettare puntualmente scadenze e procedure, affidandosi a consulenti esperti in caso di dubbi interpretativi.
Detrazione IVA e registrazioni tardive: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La corretta gestione dell’IVA detraibile rappresenta un aspetto cruciale per imprese e professionisti. A fugare alcuni dubbi interpretativi ci pensa l’Agenzia delle Entrate, che nella risposta n. 115 del 17 aprile 2025 ha precisato cosa accade nel caso in cui una fattura non venga registrata nei termini previsti e come, eventualmente, sia possibile recuperare il diritto alla detrazione.
Quando nasce il diritto alla detrazione
Secondo quanto stabilito dal DPR n. 633 del 1972 (cd. decreto IVA), il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile. Per esercitare tale diritto, però, è necessario che il contribuente possieda anche una fattura regolare e conforme alla normativa.
In particolare, l’articolo 19, comma 1, impone che la detrazione sia effettuata entro la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è nato il diritto. L’articolo 25 del medesimo decreto specifica inoltre che le fatture devono essere annotate in un registro prima della liquidazione periodica o comunque entro il termine per la dichiarazione dell’anno in cui sono state ricevute.
Il ruolo della dichiarazione integrativa
Per rimediare a eventuali errori o dimenticanze, il contribuente può far ricorso alla dichiarazione integrativa, prevista dall’articolo 8, comma 6-bis, del DPR n. 322/1998. Si tratta di uno strumento che consente di correggere errori materiali od omissioni, tra cui anche il mancato esercizio della detrazione, purché siano state rispettate le altre condizioni formali previste dalla legge.
In particolare, l’Agenzia ha già ammesso l’uso della dichiarazione integrativa in casi in cui il contribuente, pur avendo registrato correttamente la fattura, abbia omesso per mera svista di esercitare la detrazione. In questi casi è possibile recuperare l’IVA, a patto che ciò avvenga entro cinque anni dalla presentazione della dichiarazione originaria, come previsto dall’articolo 57 del decreto IVA.
Quando la detrazione è persa
Diverso è il caso in cui la fattura non venga affatto registrata. Nella situazione specifica esaminata dall’Agenzia nella risposta n. 115/2025, una società ha ricevuto delle fatture nel 2023, anno in cui l’IVA era già esigibile, ma non ha proceduto alla registrazione entro i termini. Secondo l’Amministrazione finanziaria, in assenza di questo passaggio formale, il diritto alla detrazione risulta definitivamente decaduto.
Non è quindi possibile presentare una dichiarazione integrativa per rimediare, poiché manca uno dei presupposti fondamentali: la registrazione del documento. In altre parole, non si tratta di un semplice errore formale o materiale, ma di una vera e propria omissione che impedisce di recuperare l’IVA versata.
Sanzioni e obblighi ulteriori
Oltre alla perdita della detrazione, il mancato rispetto degli obblighi di registrazione può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997. Inoltre, se la fattura presenta irregolarità formali, il contribuente è tenuto a regolarizzarla secondo quanto previsto dall’articolo 6 dello stesso decreto.
Le indicazioni europee
La posizione dell’Agenzia delle Entrate è in linea con l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La normativa comunitaria prevede infatti che il diritto alla detrazione venga esercitato nello stesso periodo in cui sorge, salvo specifiche deroghe. Il principio di neutralità dell’IVA – cardine del sistema – non può essere invocato per sanare omissioni che dipendono da scelte gestionali non conformi alla normativa.
Il testo della risposta ad interpello
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