CPB: esonero immediato dal visto per i crediti Iva fino a 70.000 euro – Sistema Ratio


Il concordato preventivo biennale (CPB) si conferma come uno degli strumenti più innovativi introdotti nel sistema fiscale italiano, con significative ripercussioni operative per professionisti e imprese. La misura, istituita mediante il D.Lgs. 14.01.2024, n. 13, rappresenta un fondamentale cambiamento nel rapporto tra contribuenti e Amministrazione Finanziaria, introducendo un meccanismo di determinazione anticipata del reddito imponibile basato su un accordo biennale. L’aspetto che merita particolare attenzione riguarda la possibilità, per i soggetti che aderiscono al CPB, di beneficiare immediatamente delle agevolazioni previste dall’art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017. Tra queste, spicca l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva fino a 70.000 euro annui, nonché la dispensa dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva entro il medesimo limite.

Un recente intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato il 24.02.2025 attraverso una Faq ufficiale, ha dissipato ogni dubbio interpretativo: i contribuenti che hanno aderito al CPB già nel 2024 possono usufruire dell’esonero dal visto di conformità per i crediti Iva risultanti dalla dichiarazione Iva 2025, relativa all’anno d’imposta 2024 e, pertanto, utilizzare in compensazione il credito Iva decorsi 10 giorni dall’avvenuta presentazione della dichiarazione Iva 2025.

La peculiarità di questa interpretazione risiede nel superamento del tradizionale meccanismo di differimento temporale che caratterizza le agevolazioni connesse agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Mentre normalmente tali benefici vengono riconosciuti solo successivamente alla verifica del livello di affidabilità fiscale, nel caso del CPB questo differimento non trova applicazione.

La ragione è da ricercarsi nella tempistica dell’adesione al regime concordatario, che avviene nel corso del primo anno del biennio 2024-2025, con significativo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione Iva 2025. Il fondamento normativo di tale impostazione è rinvenibile nell’art. 19, c. 3 D.Lgs. 13/2024, che prevede espressamente l’applicabilità dei benefici premiali sin dal primo anno di adesione al concordato. L’Amministrazione Finanziaria ha quindi confermato che l’esonero dal visto di conformità opera già per i crediti Iva relativi al 2024, dichiarati nel modello Iva 2025.

È tuttavia opportuno evidenziare un profilo di cautela, meritevole di attenzione da parte degli operatori. Nonostante l’adesione al CPB garantisce l’accesso al regime premiale con il massimo livello di agevolazione, permangono ipotesi di cessazione e decadenza dal regime concordatario, anche a seguito di verifiche fiscali. In tale eventualità, la mancata apposizione del visto di conformità potrebbe configurare una fattispecie di indebita compensazione, con le relative conseguenze sanzionatorie. Discorso analogo vale, naturalmente, anche per il regime premiale Isa senza passare per l’adesione al CPB.

La prudenza suggerisce, pertanto, una valutazione caso per caso, specialmente in relazione a contribuenti che potrebbero potenzialmente incorrere in situazioni determinanti la cessazione o decadenza dal regime. Una modifica di un dato non contabile, o persino una contestazione su elementi qualitativi piuttosto che quantitativi, potrebbe comportare un abbassamento del livello di affidabilità fiscale e la conseguente perdita dei benefici premiali.



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